Mediazione

Servizio di Mediazione Obbligatoria

L'Istituto della Mediazione

La mediazione obbligatoria (art. 5 dlgs. n. 28/2010) prevede l'obbligo per le parti di una controversia di esperire, prima di rivolgersi al giudice, il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda. Le materie in cui l'azione giudiziaria deve essere necessariamente preceduta da un tentativo di mediazione, ovvero le controversie soggette a mediazione obbligatoria sono un numero limitato, espressamente individuato dal nuovo articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010.

Si tratta, in particolare, di:

- condominio;

- diritti reali;

- divisione;

- successioni ereditarie;

- patti di famiglia;

- locazione;

- comodato;

- affitto di aziende;

- risarcimento del danno (da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo);

- contratti assicurativi, bancari e finanziari.


Materie in cui la mediazione è obbligatoria


Condominio

Le controversie condominiali che possono essere portate in mediazione obbligatoria, tra quelle più tipiche, sono quelle che riguardano le spese condominiali, l'amministratore, le questioni legate al regolamento o alle delibere assembleari, così come quelle che riguardano le parti comuni dell'edificio condominiale e la destinazione d'uso delle stesse. Comprese nella materia anche le questioni che possono insorgere in relazione al supercondominio, a quello minimo e a quello orizzontale.

Locazione

Le locazioni sono spesso oggetto di controversia in relazione alla restituzione del deposito cauzionale alla scadenza, così come allo sfratto legato alla scadenza del contratto o al mancato pagamento dei canoni dovuti dal conduttore.

Usucapione

L'usucapione, istituto che consente l'acquisizione del diritto di proprietà immobiliare in presenza del decorso del tempo, accompagnato da altri requisiti specificamente previsti dalla legge, è uno dei diritti reali soggetti al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria.

Parimenti risolvibili in sede di mediazione le controversie che insorgono in relazione al diritto di abitazione e ai diritti reali trasferiti in virtù di un contratto.

Contratti assicurativi

Contratti assicurativi, bancari e finanziari devono essere portati davanti al mediatore quando insorge ad esempio una controversia legata all'interpretazione di una clausola contrattuale. Ipotesi tra l'altro non infrequente stante l'ampio utilizzo di contratti formulati con moduli di adesione. Altro caso non infrequente di lite relativo ai contratti bancari è quello che riguarda la contestazione dell'esistenza stessa dell'accordo o il rilievo della sua nullità.

Opposizione decreto ingiuntivo

La mediazione obbligatoria nelle procedure di opposizione a decreto ingiuntivo, azionate per far valere, sulla base di una prova scritta, un diritto di credito, deve essere azionata dalla parte opposta. Questo il principio sancito dalle Sezioni Unite (n. 19596/2020), le quali hanno altresì stabilito che, nel caso in cui questa parte non si attivi, alla improcedibilità della opposizione, segue la revoca del decreto ingiuntivo.

Risarcimento danni

In materia di risarcimento danni, la mediazione obbligatoria deve essere esperita quando i danni sono conseguenza, anche di errore derivante dalla responsabilità medica.

A dire il vero la Legge Gelli Bianco del 2017, che ha riformato la materia della responsabilità medica, ha previsto un ulteriore strumento, alternativo alla mediazione obbligatoria e anch'esso condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che è l'accertamento tecnico preventivo diretto alla composizione della lite di cui all'art. 696 bis c.p.c.

Mediazione obbligatoria Covid

Durante il periodo pandemico, il legislatore ha introdotto una nuova materia tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria. Lo ha fatto con il decreto legge n. 6/2020, modificato dal decreto legge n. 28/2020. Trattasi in particolare delle domande risarcitorie avanzate da coloro che non hanno visto rispettati i contratti stipulati.

Mediazione obbligatoria materie 2022

La Riforma del processo civile della Ministra Cartabia contiene importanti novità in materia di mediazione, attese entro la fine del 2022, stante la necessaria emanazione de decreti di attuazione, che riguardano anche la mediazione. Prevista l'estensione dell'istituto anche alle controversie che riguardano i seguenti contratti:

consorzio, società di persone, associazione in partecipazione, franchising, opera, rete, somministrazione e subfornitura.


Come funziona la Mediazione

La mediazione prende il via con una domanda presentata dal soggetto interessato a un organismo di mediazione del luogo in cui si trova il:

- giudice territorialmente competente per la relativa e potenziale causa di merito.

In ogni territorio possono esserci più organismi di mediazione e, nel caso in cui la medesima richiesta venga presentata a due o più di essi, la competenza è di quello che la ha ricevuta per primo.

Ricevuta la domanda l'organismo, entro 20 giorni dal deposito e non oltre 40fissa il primo incontro tra le parti.

Il procedimento di mediazione in ogni caso, può durare al massimo tre mesi, che decorrono dalla data di deposito della domanda di mediazione.

Al primo incontro e a quelli successivi, fino alla fine della procedura, le parti devono prendervi parte con l'assistenza dell'avvocato.

Adesione al procedimento

Dopo che l'organismo di mediazione ha fissato il primo incontro, la parte istante è tenuta a comunicarlo all'altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, invitandola a partecipare al procedimento.

Quest'ultima, tuttavia, può anche decidere di non presentarsi al primo incontro oppure può aderire dichiarando la propria volontà di non proseguire.

Ciò non toglie che l'organismo debba comunque redigere il verbale, eventualmente attestando la mancata partecipazione o la volontà della parte di non proseguire.

Cosa succede se non ci si presenta alla Mediazione?

Va comunque tenuto conto del fatto che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio e della circostanza che la parte costituita che, nei casi di mediazione obbligatoria, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, è condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Svolgimento della Mediazione

La mediazione si svolge senza formalità presso la sede operativa dell'organismo di conciliazione scelto per il procedimento o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo stesso anche per via telematica in videoconferenza. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce ai presenti sia la funzione della mediazione che le modalità con cui la stessa di svolge e invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

Solo in caso di risposta positiva, procede con lo svolgimento della mediazione, che potrà articolarsi in uno o più incontri. In caso di risposta negativa, invece, redige il verbale di mancata prosecuzione, in conseguenza del quale l'organismo di mediazione non ha diritto al compenso e le parti sono libere di avviare una causa giudiziale.

L'accordo finale

La procedura di mediazione invece, se prosegue, può ovviamente portare sia a un esito positivo che a un esito negativo.

Nel primo caso, se si raggiunge una conciliazione tra le parti, il mediatore forma processo verbale al quale allega l'accordo raggiunto, sottoscritto sia dalle parti che dagli avvocati (NB: la cui presenza è obbligatoria in tutte le fase della mediazione) che ne attestano anche la conformità alla normativa vigente e all'ordine pubblico.

Nel secondo caso, il mediatore redige verbale di fallita conciliazione, da utilizzare per il successivo eventuale giudizio (che comunque non può mai iniziare sin quando la mediazione non è conclusa, con qualsivoglia esito).

Prima di giungere a ciò, tuttavia, è anche possibile che il mediatore formuli una proposta di mediazione, sia di sua iniziativa che, obbligatoriamente, in caso di richiesta delle parti. Chiaramente, la proposta non è vincolante.

Efficacia dell'accordo

L'accordo raggiunto in sede di mediazione e sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna e rilascio, per l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Costi della mediazione obbligatoria

La mediazione obbligatoria (così come quella facoltativa) è sottoposta a costi.

Innanzitutto vi sono le spese di avvio della procedura, stabilite in 40 euro per ciascuna parte, alle quali si sommano delle indennità connesse al valore presunto della controversia stabilite in una tabella predisposta da Ministero, con possibilità di aumentarle o diminuirle in base alle situazioni del caso concreto o al ricorrere di determinate situazioni note a priori.

Le agevolazioni

Si precisa che le spese di mediazione non possono essere decurtate in nessun caso da quelle dell'eventuale successiva causa né sono detraibili fiscalmente.

Tuttavia, gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto e il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50mila euro.

Il gratuito patrocinio

Resta infine da dire che la possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio è limitata alle indennità dovute all'organismo di mediazione, mentre ogni parte deve sempre e comunque farsi carico autonomamente degli onorari dell'avvocato che la assiste.

Esteso il gratuito patrocinio alle spese dell'avvocato

Si segnala tuttavia l'intervento della Consulta che, con la sentenza n. 10/2022, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".


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